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Messaggio Da Fernik Mar 14 Giu 2011 - 21:09

Abbiamo ricevuto da un amico questa sentenza e la pubblichiamo volentieri:

Il datore di lavoro e il capo cantiere
rispondono della mancata predisposizione di un’adeguata progettualità
informativa sui rischi
lavoristici ed i parametri di sicurezza da
impiegare; questa
conclusione è coerente con il ruolo del datore di lavoro e di capo
cantiere in quanto titolari di autonome posizioni di garanzia e
destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell’obbligo
di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza
sul lavoro.



Queste le importanti statuizioni formulate dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza 07/04/2011, n. 13749. Nella fattispecie è stato preso in
esame un caso di omessa informazione e apposizione di opere
provvisionali anti smottamento (consistenti in paratie di contenimento
diffuse, armature di sostegno, puntellamenti volte ad
impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso) all’operaio
che si trovava ad operare all’interno di uno scavo per la posa in opera
di tubazioni per fognatura.



Ciao!

Nicola
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